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Coltivazione canapa light - comunicato n° 2

Venerdì 26 Ottobre 2018

Il Municipio di Magliaso, quale complemento a quanto pubblicato in data 26 settembre u.s. agli albi comunali e sul sito “magliaso.ch”, con questo ulteriore comunicato vuole informare e rassicurare i propri cittadini, in merito alla coltivazione di canapa light.

Il Municipio di Magliaso, quale complemento a quanto pubblicato in data 26 settembre u.s. agli albi comunali e sul sito “magliaso.ch”, visto e considerato che parte della popolazione sta manifestando il proprio malcontento per la coltivazione di canapa light (con una concentrazione totale di THC < 1% NON soggetta alla Legge sugli stupefacenti, bensì alla Legge sulle derrate alimentari) nella zona agricola Vedeggi, e in particolare per le esalazioni che rilasciano le piante in piena fioritura, con questo ulteriore comunicato vuole informare e rassicurare i propri cittadini.

 

L’Esecutivo è particolarmente sensibile alla problematica e farà tutto quanto è nelle sue facoltà e competenze onde contenere al minimo i disagi cagionati da questo tipo di coltivazione.

  

Il Consiglio di Stato, in risposta ad una mozione che chiedeva una regolamentazione più severa, con il Messaggio no. 7502 del 28 febbraio 2018 ha dichiarato in alcuni suoi passaggi:

“Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan; RL 6.1.3.3.5) non sottostà all’obbligo di autorizzazione previsto da detta legge, la vendita di prodotti comprovati essere conformi alla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) “.

”Affinché i prodotti a base di canapa siano conformi alla LDerr, è necessario che rispettino quanto sancito dall’OTab e più precisamente l’art. 3 cpv. 2 OTab.

In virtù di quest’ultima disposizione, i prodotti succedanei del tabacco devono essere notificati all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) prima di poter essere commercializzati.

Dal momento che le informazioni e gli elementi elencati a tale articolo sono trasmessi all’UFSP essi sono comprovati essere conformi alla LDerr e possono essere messi in vendita. La legge federale non prevede quindi un obbligo di autorizzazione, bensì una sola notifica. La prova di conformità deve essere dimostrata, su richiesta, dal venditore.”

“La Legge sulle derrate alimentari non prevede la possibilità per i cantoni di prevedere condizioni più restrittive, bensì unicamente l’esecuzione della stessa nella misura in cui non sia competente la Confederazione (art. 47 LDerr). Ne consegue che il margine di manovra del Cantone per legiferare su questa materia già disciplinata in ambito federale, sussiste unicamente per i prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni federali. Ciò significa, in altre parole, che il margine di autonomia residuale lasciato al Cantone dalle normative federali è già stato integralmente utilizzato.”

 

In questo momento il Municipio sta verificando, anche con i diretti interessati, le soluzioni tecniche che possono portare ad un’importante riduzione delle emissioni delle piante in fiore (migliore sigillatura delle serre, introduzione di impianti di aereazione con filtri a carbone attivo, coltivazione e raccolta dilazionata su un periodo di tempo maggiore e quindi minore quantità di piante in fioritura, ecc.).

 

Dall’altro lato si sta anche valutando un possibile assetto normativo, atto a contenere le emissioni maleodoranti, le quali, e qui possiamo tranquillizzare la cittadinanza, non risultano essere nocive alla salute, ma “unicamente” sgradevoli all’olfatto, fatto salvo un’eventuale particolare sensibilità del singolo individuo.

 

L’Esecutivo ha tutto l’interesse affinché vi possa essere un’ordinaria convivenza sul proprio territorio, tra i propri cittadini e chi intraprende questa attività, considerata a tutti gli effetti di carattere agricolo e come detto, perfettamente legale a livello di normative federali e cantonali. Ribadiamo pertanto il pieno impegno da parte del Municipio nel cercare una soluzione alla problematica, nell’ottica di salvaguardia dell’interesse della nostra popolazione, ma anche nel rispetto del principio della libertà di commercio, che nella fattispecie non può essere negletto, vista la già più volte citata legalità della contestata attività di coltivazione.

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